Delibera n. 435/01/CONS
Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitaleRegolamento
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni)
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI
TELEVISIVI
Art. 2 (Modalità
di rilascio delle autorizzazioni)
Art. 3 (Contenuto
della domanda)
Art. 4 (Durata
e rinnovo)
Art. 5 (Contributi)
Art. 6 (Registro
dei programmi e conservazione delle registrazioni)
Art. 7 (Responsabilità
e rettifica)
Art. 8 (Pubblicità,
sponsorizzazioni, televendite)
Art. 9 (Quote
di emissione e produzione)
Art. 10 (Promozione
di opere audiovisive)
Art. 11 (Tutela
dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)
CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Art. 12 (Autorizzazione
alla fornitura dei servizi)
CAPO IV - LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI
Art. 13 (Tipologie
di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
Art. 14 (Modalità
di rilascio delle licenze)
Art. 15 (Domanda
per il rilascio di licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale)
Art. 16 (Domanda
per il rilascio di licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale)
Art. 17 (Radiofrequenze
utilizzabili)
Art. 18 (Contributi
e canoni)
Art. 19 (Progetto
dell'impianto o della rete)
Art. 20 (Verifiche
sugli impianti)
Art. 21 (Condivisione
di infrastrutture e impianti)
Art. 22 (Fornitura
dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
Art. 23 (Durata
delle licenze e revoca)
CAPO V - NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE,
DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON
DISCRIMINAZIONE
Art. 24 (Limiti
alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)
Art. 25 (Obblighi
di trasparenza del fornitore di contenuti)
Art. 26 (Vincoli
di utilizzo delle radiofrequenze)
Art. 27 (Obblighi
di trasparenza dell’operatore di rete)
Art. 28 (Disciplina
degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti
e di servizi)
Art. 29 (Provvedimenti
a tutela del pluralismo e della concorrenza)
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
Art. 30 (Licenze
per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per
fornitori di contenuti radiofonici)
Art. 31 (Fase
sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica
digitale)
CAPO VII - PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Art. 32 (Attuazione
del piano digitale)
Art. 33 (Abilitazione
alla sperimentazione)
Art. 34 (Rilascio
delle abilitazioni alla sperimentazione)
Art. 35 (Conversione
delle abilitazioni televisive)
Art. 36 (Conversione
delle concessioni televisive)
Art. 37 (Procedure
a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete
e l’assegnazione di frequenze)
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO
Art. 38 (Abilitazione
alla sperimentazione in tecnica digitale)
Art. 39 (Blocchi
di diffusione riservati alla concessionaria del servizio
pubblico)
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 (Disposizioni
finali)
TOP^
L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in
particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47
del 17 febbraio 1983;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre
1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive,
come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile
1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della
loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE
ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989";
VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività
radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per
l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante
"Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e
di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998,
recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10
novembre 1998;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998,
recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento
di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n.
78;
VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999,
recante "Approvazione del regolamento concernente la
promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191,
recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di
emissione di segnali televisivi";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi
al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile
2000, recante "Determinazione degli standard dei
decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi
televisivi ad accesso condizionato", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del
21 aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio
2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni
generali", pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 8 agosto
2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7,
lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n.
249/97;
VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell’11 aprile
2001, recante "Consultazione pubblica concernente il
regolamento relativo al rilascio delle licenze ed
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis
comma 7)" pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile
2001;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345, recante "Regolamento di attuazione della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle
minoranze linguistiche storiche";
VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio
2001, recante "Consultazione pubblica sul contenuto del
regolamento concernente il rilascio delle licenze ed
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis
comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24
luglio 2001, recante "Programma per lo sviluppo e la
diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione
radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da
satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda" , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto
2001;
VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell’8 agosto
2001;
TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni
pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e n.
287/01/CONS ed in particolare viste le proposte di
emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato
unitamente alla delibera 287/01/CONS;
CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che
consenta, da un lato, l’avvio dei mercati legati alla
radiodiffusione digitale terrestre e, dall’altro, la
possibilità di una successiva revisione ed integrazione
sulla base delle indicazioni derivanti dall’attività di
pianificazione delle frequenze e dai risultati della
sperimentazione;
CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed
integrare il presente regolamento in conformità alle
indicazioni dei piani di assegnazione, tenuto conto della
rilevanza della specifica individuazione del numero dei
blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure per
il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la
radiofonia, sia per le procedure per l’ assegnazione di
licenze ed autorizzazioni per la diffusione televisiva, con
particolare riferimento al sistema di assegnazione delle
frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da
destinare alla diffusione in chiaro;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di
contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della
normativa vigente per gli attuali concessionari, in
particolare gli obblighi derivanti:
-
dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti
autorizzati a fornire contenuti;
-
dall’assegnazione delle risorse frequenziali e
dall’installazione di impianti e infrastrutture, ai
soggetti titolari di licenza di operatore di rete;
RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi
al contesto tecnologico della radiodiffusione digitale
terrestre;
RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con
l’orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario,
una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di
servizi sulle reti diffusive nell’ottica di sviluppare un
mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di
includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di
guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso
condizionato anche in attuazione alle previsioni
dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in materia
di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;
CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto
tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a
tutela della concorrenza e del pluralismo ed, in
particolare, di garantire la molteplicità delle voci
presenti sul mercato mediante l’applicazione dei limiti
previsti dall’ articolo 2 della legge n. 249/97 e della
riserva in favore dell’emittenza locale, nonché i limiti
previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455,
convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia
di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno
stesso soggetto;
RILEVATA l’opportunità di emanare disposizioni di
separazione contabile ai fini della verifica della
trasparenza dei rapporti fra fornitore di contenuti e altri
soggetti attivi nella filiera della televisione digitale ed
in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre
la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i
soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono
contenuti a livello nazionale;
CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n.
66/01 è previsto che l’Autorità emani disposizioni
specifiche per regolare il periodo transitorio e ritenuto,
quindi, opportuno emanare disposizioni attuative che, in
base ai medesimi criteri procedimentali, disciplinino le
procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di
conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione
dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati,
relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
TOP^
DELIBERA
Articolo 1
-
L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma
7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente
regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale.
-
Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino
ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2001
| IL
COMMISSARIO RELATORE |
IL
PRESIDENTE |
|
Antonio Pilati |
Enzo
Cheli |
| IL
SEGRETARIO GENERALE |
|
|
Adriano Soi |
|
TOP^
Allegato A alla delibera 435/01/CONS
Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-
"fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre tra
l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di
cessazione delle concessioni in tecnica analogica;
-
"fase transitoria" il periodo che intercorre tra l’entrata
in vigore del presente regolamento e la data della
cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica;
-
"programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme dei
contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti,
destinati alla fruizione del pubblico mediante
radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico
marchio;
-
"programmi dati": servizi di informazione costituiti da
prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
-
"blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e
radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi
su una frequenza assegnata e comprendente, per la
radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la
televisione almeno tre palinsesti;
-
"capacità trasmissiva": numero dei blocchi di diffusione
irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze
terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze;
-
"operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti
dei blocchi di diffusione;
-
"fornitore di contenuti": il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei
programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e
sonora;
-
"fornitore di servizi": il soggetto che fornisce,
attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di
chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei
programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente
alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi
della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1,
punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata
dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
-
"ambito locale": l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o
più bacini di norma regionali o provinciali purché
riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe
che servano una popolazione complessiva non superiore a 15
milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di
4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
-
"ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale
e che consente l’irradiazione del segnale in un area
geografica comprendente, almeno l’80 % del territorio e
tutti i capoluoghi di provincia;
-
"fornitore di contenuti a carattere comunitario": il
soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegna:
-
a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora
di diffusione;
-
a trasmettere programmi originali autoprodotti per
almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero
compreso dalle 7 alle 21;
-
"programmi originali autoprodotti": programmi realizzati
in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua
controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione
con altro fornitore di contenuti;
-
"opere europee": le opere originarie:
-
di Stati membri dell'Unione europea;
-
di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano
ai seguenti requisiti:
-
siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in
uno o più di questi Stati;
-
. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o
più di questi Stati;
-
il contributo dei co-produttori di tali Stati sia
prevalente nel costo totale della co-produzione e
questa non sia controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
-
di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti
in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in
uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità
abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con
il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o
più Stati europei;
-
"piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva": il piano di assegnazione
delle frequenze terrestri per l’utilizzo televisivo in
tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai
sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66;
-
"piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora": il piano di assegnazione delle
frequenze terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica
digitale che l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001 ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66.
TOP^
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI
TELEVISIVI
Articolo 2
(Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
-
Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del
presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito
nazionale o locale, per la fornitura dei programmi
televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri.
-
L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura
dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in
tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale è
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base
delle norme del presente regolamento.
-
Possono presentare domanda per il rilascio delle
autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano
la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello
Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di
autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in
Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo,
è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto
richiedente ha la propria sede legale pratichi un
trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di
soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni
contenute negli accordi internazionali.
-
L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o
cooperative con capitale sociale interamente versato, non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a
euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino
non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o
cooperative con capitale sociale interamente versato, non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a
euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino
non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a
fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e
società cooperative prive di scopo di lucro.
-
Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da
un unico marchio per non meno di ventiquattro ore
settimanali. Ai fini della verifica del rispetto
dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di
programmazione settimanali la ripetizione di programmi
ovvero la trasmissione di immagini fisse.
-
Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono
essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali
rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva
superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e
integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio
dell’autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda che deve contenere la dichiarazione di
espressa accettazione delle condizioni previste dal presente
regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
-
dichiarazione che gli amministratori e i legali
rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
-
certificato del registro delle imprese relativo al
soggetto richiedente;
-
estratto del libro soci del soggetto richiedente,
corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la inesistenza di patti
fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il
capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso
di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da
cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei
diritti di socio;
-
l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e
l’ammontare del capitale sociale interamente versato;
-
elenco dei soci che, alla data di presentazione della
domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per
cento del capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società, deve essere
altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne
detengano, anche indirettamente, il controllo;
-
gli elementi che documentino il rispetto delle
disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con
riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge n. 249/97;
-
ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1,
del presente regolamento.
-
È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle
comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni
indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei
documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere
effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che
ha dato luogo all’obbligo di informativa.
-
Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di
cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per
ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle
comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento
d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La
proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui
il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al
supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma
9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide
sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
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Articolo 3
(Contenuto della domanda)
-
La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve
contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la
sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio
dell’autorizzazione;
-
l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale
ed i bacini di riferimento;
-
l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di
programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi
di programmazione;
-
l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e
l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso
ai programmi;
-
l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la
destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla
trasmissione di programmi dati;
-
le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di
cui all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la
tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali.
Articolo 4
(Durata e rinnovo)
-
L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per una
durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle
norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a
terzi soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità.
-
L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso
di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che
sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia
del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento
ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria
all’esercizio dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per
il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla
medesima. L’autorizzazione può essere revocata nei casi
previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.
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Articolo 5
(Contributi)
-
Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di
contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro)
a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è
ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una
autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro
258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a
carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti
più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla
prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma
complessiva da versare a titolo di contributo non può essere
superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro).
Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e
di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
-
Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura
dei contributi per controlli e verifiche.
-
In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, e successive modificazioni.
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Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
-
I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei
programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito
dall’Autorità. Il registro programmi contiene le
informazioni relative al rispetto della normativa vigente in
materia di diritto d’autore.
-
I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli
operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri
palinsesti, la registrazione integrale dei programmi
televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di
diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve
consentire di individuare, per ciascun programma o porzione
di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora
di diffusione.
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Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
-
I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 sono responsabili della natura e del
contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni
cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei
telegiornali sono considerati direttori responsabili ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.
-
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di
cui all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di
rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione
per la diffusione di programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
-
I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi
dell’articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni
previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e
televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica,
svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito
nazionale o locale.
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Articolo 9
(Quote di emissione e produzione)
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, adottato dall’Autorità con
delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in
ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2 sono
tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di
emissione e produzione previste dalla normativa vigente per
le emittenti nazionali.
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Articolo 10
(Promozione di opere audiovisive)
-
I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale
rilasciata ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento
ed ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile
1998, n. 122, devono riservare, all’interno di ciascun
programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla
promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento concernente
la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99.
È fatta salva la deroga prevista dall’articolo 2, comma 13,
della legge 30 aprile 1998, n. 122.
Articolo 11
(Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali)
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti, nei programmi che non siano ad accesso
condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia
di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la
diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in
tecnica analogica.
-
I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi
che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei
minori, salvo che detti programmi siano ad accesso
condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le
24:00 e le 07:00.
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei
contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di
segnalazione e di controllo da parte della famiglia del
contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una
autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di
cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti
tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al
rilascio dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed
inviata all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei
contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche
ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di
persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti
una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda
di cui all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti
tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio
dell’autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata
all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
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CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 12
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
-
La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso
condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale,
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base
delle norme previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS,
previo pagamento dei relativi contributi.
-
Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal
presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in
uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno
dei paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di
reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione
derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare
al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione,
comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare
la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 della
delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.
-
I fornitori di servizi di accesso condizionato:
-
rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n.
216/00/CONS;
-
qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli
utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi
alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
-
I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano,
sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60
giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da
sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di
servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al
soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che,
in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti
finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei
servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il
fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per
l’operatore di rete che li diffonde.
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CAPO IV - LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI
Articolo 13
(Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
-
La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica
digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a
partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente
all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 29, dal
Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda.
-
La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla
licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal
piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto
previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall’articolo
34.
-
I titolari di licenza di operatore di rete possono
provvedere direttamente alla installazione delle
infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle
comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle
frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
-
Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.
-
Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel
fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la
codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:
-
rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme previste
all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
-
rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche
e di assetto territoriale per l’installazione delle
infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le
disposizioni relative alla condivisione o alla messa a
disposizione degli impianti e dei siti;
-
assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il
mantenimento della sua integrità, la messa a punto di
procedure di gestione e di controllo degli impianti e
delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale
adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima
qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
-
L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle
disposizioni del presente regolamento e della normativa
vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i
fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi
attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi
forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non
può modificare o alterare i programmi televisivi, i
programmi dati o i programmi della società dell’informazione
forniti da soggetti terzi.
-
L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi
di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti
autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 40, comma 2.
-
L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di
trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito
nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40,
comma 2.
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Articolo 14
(Modalità di rilascio delle licenze)
-
Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di
operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in
ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o
nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o
dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza
a società di capitali che non abbiano la propria sede in
Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo,
è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto
richiedente ha la propria sede legale pratichi un
trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di
soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni
contenute negli accordi internazionali.
-
La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può
essere richiesta esclusivamente da società di capitali o
cooperative con capitale sociale interamente versato, non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio,
al 10% del valore dell'investimento da effettuare.
-
La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere
richiesta esclusivamente da società di capitali o
cooperative con capitale interamente versato al momento
della presentazione della domanda, non inferiore, al netto
delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore
dell’investimento da effettuare.
-
La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in
ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora
gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale.
-
Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di
rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste
dal presente regolamento debbono essere possedute al momento
della presentazione della domanda, sussistere al momento del
rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.
-
Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10
bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n.
575 e successive modificazioni.
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Articolo 15
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in
ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere
presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna
domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve
contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente;
-
l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
-
la dichiarazione della conformità degli impianti, per
caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla
normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia
antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
-
il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di
assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle
misure previste per l'efficiente uso delle risorse
radioelettriche;
-
il piano di massima economico-finanziario adeguatamente
documentato per i primi cinque anni di esercizio
dell’attività;
-
l'eventuale richiesta di collegamenti di
telecomunicazione;
-
gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi
di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi
connessi;
-
la tipologia di servizi di telecomunicazione che il
richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi
di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente;
-
l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i
programmi ad accesso condizionato diffusi.
-
Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere
inoltre allegata la seguente documentazione:
-
certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda per il rilascio della licenza,
dagli organi competenti riguardante la costituzione del
richiedente in società di capitali o cooperativa, con
patrimonio netto non inferiore a quanto previsto
dall’articolo 14, comma 2;
-
certificato di nazionalità della società, qualora non
italiana;
-
elenco dei soci che, alla data di presentazione della
domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per
cento del capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società deve essere altresì
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne
detengano, anche indirettamente, il controllo;
-
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte
dei soggetti per i quali deve essere acquisita la
documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
-
dichiarazione che gli amministratori e i legali
rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
-
attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista
dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
-
La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una
concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica
analogica su frequenze terrestri a condizione che i
medesimi:
-
siano in regola con il versamento dei canoni di
concessione dovuti;
-
non siano incorsi nella sanzione della revoca della
concessione.
-
La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica
dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e
b) del comma 3:
-
le sanzioni amministrative eventualmente subite, con
provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in
corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione
all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
-
la descrizione e localizzazione degli impianti di
diffusione, nonché i relativi collegamenti di
telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della
legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente
eserciti;
-
l’assunzione degli impegni di cui all’articolo 35, comma
2, qualora non assunti già all’atto della richiesta di
conversione dell’abilitazione alla sperimentazione.
-
Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti
qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto
della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui
all’articolo 34.
-
Le domande devono essere corredate dalla documentazione
riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della
licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f)
del comma 2.
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Articolo 16
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in
ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere
presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna
domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve
contenere: l’indicazione del bacino di utenza che si intende
coprire; gli elementi di cui all’articolo 15, comma 1; nel
caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni
radiotelevisive, gli elementi di cui all’articolo 15, comma
3.
-
La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui
all’articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere
corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi
precedenti la presentazione della domanda di rilascio della
licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione
del richiedente in società di capitali o cooperativa, con
patrimonio netto non inferiore a quanto previsto
dall’articolo 14, comma 3.
TOP^
Articolo 17
(Radiofrequenze utilizzabili)
-
La trasmissione di programmi per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve
essere effettuata nelle bande di frequenza previste per
detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze.
-
Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle
radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca
con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti,
l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove
sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del
Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure
idonee ad eliminare tali disturbi.
-
Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a
ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo
contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni
dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad
obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello
spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di
assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono
specificate nel provvedimento di cui all’articolo 29.
Articolo 18
(Contributi e canoni)
-
I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al
pagamento dei contributi determinati dall’Autorità con
regolamento di cui al successivo articolo 29.
-
In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 e successive modificazioni.
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Articolo 19
(Progetto dell'impianto o della rete)
-
Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d),
redatto in conformità con le prescrizioni del Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere
una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della
rete deve risultare da una descrizione anche grafica,
riportata su un supporto informatico compatibile con la base
di dati che verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono
indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative
aree di servizio nonché gli eventuali impianti di
collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i
trasmettitori di radiodiffusione.
-
Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e
dei valori relativi alle emissioni radioelettriche
richiamati dall’articolo 2 del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato
rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo
enunciati e quanto previsto dall’articolo 21 del presente
regolamento.
Articolo 20
(Verifiche sugli impianti)
-
Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono
essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi
alla normativa vigente.
-
Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del
licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le
sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in
qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
TOP^
Articolo 21
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
-
I titolari di licenza di operatore di rete in ambito
nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono
impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono
provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche,
infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle
attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti
previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di
assegnazione delle frequenze.
-
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1,
del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di
assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di
ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti
agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio
delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la
condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture
civili nonché piani di trasferimento anche graduali.
-
Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai
titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti
abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per
l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali.
-
Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto
dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione
si applicano le disposizioni previste all’articolo 13, commi
2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
-
L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono
oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti
interessate. Per eventuali controversie l’Autorità provvede
secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
TOP^
Articolo 22
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
-
Ai fini della fornitura dei servizi della società
dell’informazione e dei servizi interattivi, gli operatori
di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di
interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad
altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi
è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di
interconnessione di reti di telecomunicazione.
-
Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della
consultazione della guida di base e della sintonizzazione
automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i
programmi siano identificati nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
-
Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i
fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono
stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti
autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai
programmi nel rispetto delle previsioni della delibera
dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida
elettronica ai programmi ricevibili dall’utente.
Articolo 23
(Durata delle licenze e revoca)
-
Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili
conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e
possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del
Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.
-
La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di
cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il
rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso
di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio
dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per
il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla
medesima.
-
Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle
condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere,
modificare o revocare la licenza individuale o imporre in
maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale
ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni
ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere
l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal
suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto
dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento
iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa
non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il
proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è
comunicato all'impresa interessata entro sette giorni
dall'adozione.
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CAPO V - NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE,
DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON
DISCRIMINAZIONE
Articolo 24
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti)
-
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8,
della legge n. 249/97 e sulla base della capacità
trasmissiva determinata con l’adozione del piano di
assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:
-
un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari
di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati
alla diffusione in ambito locale, ai quali può,
successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se
disponibile, ulteriore capacità;
-
ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97
e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono
essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che
consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi
televisivi numerici, in ambito nazionale;
-
ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97
e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono
essere rilasciate autorizzazioni che consentano di
irradiare nello stesso bacino più di un blocco di
programmi televisivi numerici, in ambito locale.
-
Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi
16,17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359,
comma 3, codice civile, non possono essere
contemporaneamente titolari di autorizzazione per la
fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis della
legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli
identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in
ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da
quelli utilizzati in ambito nazionale.
-
I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti
in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi
possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in
contemporanea secondo quanto previsto dall’ articolo 21
della legge n. 223/90.
-
I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito
nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o
di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18,
della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, del
codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo
programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli
identificativi ad essi associati sul territorio nazionale,
fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.
-
I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1,
quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più
di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII
del presente regolamento per la concessionaria del servizio
pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei
mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di
cui al comma 1, lett. b.
-
Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in
tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei
programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati
ai fini dei limiti di cui all’articolo 2, commi 6 e 8, della
legge n. 249/97.
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Articolo 25
(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)
-
I soggetti titolari di più di una autorizzazione come
fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata
per ciascuna autorizzazione.
-
Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche
fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata
per ciascuna attività oggetto di autorizzazione .
Articolo 26
(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
-
L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione
per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora,
visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:
-
utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e
interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione
dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti
autorizzati;
-
utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate
consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla
rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;
-
rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in
materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di
contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente
all’operatore di rete;
-
rispettare le direttive in materia di diffusione di
messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo
quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 223/90.
-
Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di
una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti
salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito
locale non sono assegnabili, a causa di assenza di
richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito
esclusivamente locale.
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Articolo 27
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
-
L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore
di contenuti adotta un sistema di contabilità separata,
mentre l’operatore di rete in ambito nazionale che sia anche
fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.
-
L’operatore di rete è tenuto a:
-
garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti
non riconducibili a società collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire
i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe
a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a
società collegate e controllate;
-
non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli
opportuni accordi tecnici, in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori
indipendenti di contenuti e servizi;
-
utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute
non devono essere trasmesse ad altre società controllate e
collegate, nonché a terzi.
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Articolo 28
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di
contenuti e di servizi)
-
La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi
ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai
fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e
dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla
base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto
previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di
eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di
contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n.
249/97.
-
Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente
comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto
delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla
normativa vigente.
Articolo 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza)
-
L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni,
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel
rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla
Costituzione, che si realizzano con il complesso degli
accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete,
adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che
stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla
sperimentazione e considerando il titolo preferenziale
previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
-
norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti,
non riconducibili direttamente o indirettamente agli
operatori di rete, i quali rappresentano un particolare
valore per:
-
il sistema televisivo nazionale, in ragione della
qualità della programmazione e del pluralismo
informativo;
-
il sistema televisivo locale, in ragione della qualità
della programmazione, pluralismo informativo a livello
locale, della natura comunitaria, con particolare
riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere
sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
-
criteri che garantiscono, in presenza di risorse
insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste
da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle
radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui
alla precedente lettera a) in condizioni di parità di
trattamento;
-
norme in materia di controlli e verifiche sulla
separazione contabile dei soggetti titolari di
autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme
del presente regolamento;
-
norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati;
-
le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti,
anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n.
249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e
operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere
programmi in chiaro;
-
sulla base dei principi di trasparenza, obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità
garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i
limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori
frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
-
la misura dei contributi applicabili agli operatori di
rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e
della necessità di promuovere l’innovazione.
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CAPO
VI - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
Articolo 30
(Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni
per fornitori di contenuti radiofonici)
-
Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in
tecnica digitale, l’Autorità adotta un provvedimento
relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di
fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete
radiofonico.
Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica
digitale)
-
I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la
radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere
al Ministero delle comunicazioni il rilascio
dell’abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per
diffusione in tecnica analogica.
-
L’abilitazione di cui al comma precedente può essere
richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di
consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile
ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere
le attività di sperimentazione, in caso di rilascio
dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione
ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente
alla domanda.
-
Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere
definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1,
ferma restando la responsabilità solidale di tutti i
partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La
definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle
attività sperimentali non determina di per sé organizzazione
o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di
sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
partecipante.
-
L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento e può essere
rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore
di rete in tecnica digitale.
-
I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione
devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni,
comprensiva di progetto di attuazione e di progetto
radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra
l’altro:
-
le aree interessate dalla sperimentazione;
-
i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale;
-
le tipologie di programmi che si intendono diffondere in
via sperimentale;
-
le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine
di evitare interferenze;
-
l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del
Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione
della frequenza di emissione.
-
Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
-
L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento
a tutti i richiedenti in relazione all’effettiva
disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto
previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle
frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il
coordinamento degli impianti di trasmissione e la
condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra
più richiedenti anche mediante intese e consorzi.
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CAPO VII - PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 32
(Attuazione del piano digitale)
-
I tempi e le modalità di attuazione del piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono
specificati contestualmente all’adozione del piano di
assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra
sistemi trasmissivi digitali e analogici.
Articolo 33
(Abilitazione alla sperimentazione)
-
Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che
legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da
satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle
comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla
sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di
servizi della società dell’informazione in tecnica digitale
su frequenze terrestri.
-
L’abilitazione di cui al comma precedente può essere
richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di
consorzio ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile,
ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa a svolgere
le attività di sperimentazione, in caso di rilascio
dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione
ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente
alla domanda.
-
Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare
i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e
servizi multimediali.
-
Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere
definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed
anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma
restando la responsabilità solidale di tutti i
sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La
definizione dell’intesa destinata allo svolgimento delle
attività sperimentali non determina di per sé organizzazione
o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di
sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
partecipante.
-
La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso
il termine del 25 luglio 2005.
TOP^
Articolo 34
(Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)
-
I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione
devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni,
comprensiva di progetto di attuazione e di progetto
radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra
l’altro:
-
le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la
copertura nazionale o locale di riferimento;
-
i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale e l’indicazione delle relative frequenze di
emissione;
-
le tipologie di programmi che si intendono inizialmente
diffondere in via sperimentale specificando se viene
diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e
satellite ovvero replica di programmi irradiati
legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi
programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo
II;
-
le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine
di evitare interferenze;
-
l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del
Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione
della frequenza di emissione;
-
l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni
relative alle informazioni fornite all’atto della
richiesta di abilitazione.
-
I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica
dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del
presente regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
-
I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano
titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una
concessione e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi
obblighi della concessione ai sensi dell’ articolo 3, commi
6 e 11, della legge n. 249/97, devono altresì precisare,
nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno,
all’interno dei propri blocchi di diffusione, la
sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi
dell’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni
devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti
alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti
richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello
consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i
richiedenti l’abilitazione non possono assegnare ad un solo
soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l’intera
capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto
informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:
-
i principi di pluralismo informativo;
-
la varietà delle tipologie editoriali;
-
la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi
autoprodotti ed alla promozione di opere europee.
-
Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del
richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un
periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il
quale non si applica la previsione di cui al comma 4.
-
L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze
previste dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
-
Le controversie in materia di sperimentazione tra
concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla
sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui
all’articolo 28 del presente regolamento.
TOP^
Articolo 35
(Conversione delle abilitazioni televisive)
-
A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente
all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo
29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono
richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio
della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e
alle frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.
-
Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano
ottenuto l’abilitazione, conformemente alla previsioni del
piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:
-
trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i
tempi e modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente
le variazioni delle frequenze di emissione che saranno
comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare
l’emissione su frequenze non necessarie allo scopo della
licenza;
-
investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal
conseguimento della licenza, un importo non inferiore a
euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro) per blocco di
diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro
2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di
diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in
ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro
1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza
limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella
regionale;
-
promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi,
relativi a forme di agevolazione all’utenza finale volte a
diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale
terrestre.
-
La domanda di conversione deve anche contenere la
descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di
contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione
dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni
verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e
la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del
presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel
rispetto delle previsioni del regolamento di cui
all’articolo 29.
-
A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti
con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno
rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia
nelle forme previste dall’ordinamento vigente, secondo le
modalità e gli importi che saranno determinati con apposito
provvedimento del Ministero delle comunicazioni.
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Articolo 36
(Conversione delle concessioni televisive)
-
Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano,
secondo le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei
mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il
rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV
del presente regolamento, la concessione si estingue alla
sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo
quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre
2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere,
relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il
rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in
ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo
preferenziale nell’individuazione delle emittenti di cui
all’articolo 29 del presente regolamento.
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della
legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa
a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite
non possono presentare domanda di conversione della
concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando
la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al
palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di
autorizzazione per fornitore di contenuti.
-
I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario
possono presentare domanda di conversione della concessione
in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla
scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme
previste dall’articolo 16 e rispettino gli obblighi e le
condizioni previste per il rilascio della licenza di
operatore di rete in ambito locale.
-
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano
attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono
richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di
cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio
2005.
TOP^
Articolo 37
(Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore
di rete e l’assegnazione di frequenze)
-
Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende
periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di
operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità
dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze
rilasciabili ai licenziatari.
-
Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle
concessioni ovvero liberate a seguito della conversione
delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di
rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di
operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le
procedure previste all’articolo 29.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
PUBBLICO
Articolo 38
(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)
-
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
abilitata alla sperimentazione di trasmissioni
radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione
in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e
uno televisivo per programmi in chiaro.
-
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
tenuta, qualora richieda l’abilitazione per ulteriori
blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste
dall’articolo 34, comma 4, del presente regolamento.
TOP^
Articolo 39
(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del
servizio pubblico)
-
È riservato alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per
palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per
palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di
assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono
essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in
convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi
di diffusione riservati alla concessionaria del servizio
pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri
fornitori di contenuti.
-
Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e
obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari,
ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla
concessionaria.
TOP^
CAPO IX -
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
(Disposizioni finali)
-
Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non
risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per
le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al
presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle
domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui
all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
-
L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del
presente provvedimento successivamente all’adozione dei
piani di assegnazione delle frequenze e sulla base
dell’andamento della fase di avvio dei mercati e
dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
-
Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo
e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si
applicano le disposizioni di cui al capo III.
-
Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n.
216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche
tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è
fissato al 30 marzo 2004.
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